SPECIALE CORONAVIRUS: Le misure contenute nel Decreto “Cura Italia” in favore delle aziende e dei lavoratori autonomi che operano nel Real Estate

CONDIVIDI

Palazzo Altieri Sede Comitato Real-Estate4.0

Il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020) rubricato come Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si colloca in un contesto più ampio ed articolato di provvedimenti d’urgenza adottati dal Governo per fronteggiare la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19.

In particolare, con i precedenti interventi, sono state prese misure di sospensione degli adempimenti tributari e dei pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati allargati gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

In questo breve articolo, faremo un excursus delle principali misure finanziarie, economiche e fiscali contenute nel Decreto “Cura Italia” in favore delle aziende e dei lavoratori autonomi che operano nei diversi ambiti del Real Estate.

1. Le misure di sostegno economico ai lavoratori e alle aziende (Titoli II e III, articoli 19-48)

  • La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi (articoli 20-22).
  • La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • E’ riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone, tra cui gli autonomi non iscritti agli ordini (Titoli II, articoli 27-31).

2. Le misure di sostegno alla liquidità delle imprese (Titolo III, Articoli 49-59)

Gli interventi a sostegno della liquidità più significativi riguardano:

2.1. Misure relative alla sospensione dei mutui per gli autonomi (Titolo III, articolo 54)

Il Decreto Cura Italia contiene misure di protezione per i mutui a fronte di una comprovata situazione di calo lavorativo. Per un periodo di 9 mesi l’ammissione ai benefici del Fondo Gasparrini (il fondo istituto per offrire sostegno alle famiglie in crisi economica esposte a una situazione debitoria per l’abitazione) è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e quella predetta), un calo del proprio fatturato superiore al 33% in rapporto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus. In questo caso è molto importante tener presente che il meccanismo di tutela si attiva solo a fronte della dimostrazione del calo di fatturato derivato dalla crisi sanitaria.

2.2. Crediti deteriorati (NPL) (Articolo 55)

Il Decreto prevede incentivo alla cessione dei crediti deteriorati mediante conversione delle attività fiscali differite in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali.

2.3. Misure di sostegno finanziario alle imprese (Articolo 56)

Il Decreto stabilisce che le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

– per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto. Gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

– per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale: prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

– per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2.4. Le altre misure

Per evitare alle imprese la carenza di liquidità sono stati previsti altri numerosi interventi, tra cui:

  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti (Articolo 49).
  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti.

3. Misure in campo fiscale e contributivo (Titolo IV, articoli 60-71)

Diverse sono le misure in campo fiscale.

3.1. Credito d’imposta sull’affitto di negozi (Titolo III, articolo 65)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

3.2 Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.

I settori interessati sono:

  • turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro;
  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale.

 

Si allegano:

A

Archivio articoli correlati