SPECIALE CORONAVIRUS: Le misure contenute nel Decreto “Cura Italia” in favore delle aziende e dei lavoratori autonomi che operano nel Real Estate

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Corte Cassazione - foto di Maxsanna

Civile

Sez. U – , Ordinanza n. 32364 del 13/12/2018 (Rv. 651824 – 01) Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda di reintegra e/o manutenzione nel possesso di un terreno privato sul quale l’amministrazione aveva fatto scaricare una ingente quantità di detriti franosi, atteso che l’ordinanza sindacale invocata dal Comune resistente aveva solo imposto ad alcuni soggetti la rimozione di tutto il materiale già crollato o instabile, ma non aveva affatto stabilito che la strada dovesse essere liberata riversando tale materiale sul fondo posseduto dai ricorrenti).

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