SPECIALE CORONAVIRUS: MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE (AGGIORNAMENTO)

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Avv. Maurizio Cirelli - Comitato Real-Estate4.0
Avv. Maurizio Cirelli - Comitato Real-Estate4.0

Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (GU n.94 del 8-4-2020) in vigore dal 09/04/2020 – così dispone al CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI – Art. 36. (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) per la giustizia civile:

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Restano confermate pertanto tutte le misure e modificato solo il periodo di relativa efficacia che anche a seguito dell’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 è il seguente:

  1. Misure per il periodo dal 09/03/2020 al 11/05/2020.
  2. Misure per il periodo dal 12/05/2020 al 31/07/2020.

 

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Con LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (GU n.110 del 29-4-2020 – Suppl. Ordinario n. 16). Entrata in vigore dal 30/04/2020.

In sede di conversione sono state apportate delle modifiche ed integrazioni all’art. 83 del DL 8 aprile 2020, n. 23.

Altre modifiche e precisazioni sono state apportate al citato articolo anche dal DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 – Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00046) (GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020), in vigore dal 01/05/2020, con l’articolo 3 – Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020.

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Per quanto riguarda la giustizia civile viene precisato ed ampliato l’elenco dei casi in cui la sospensione non opera. In particolare il comma 3 dell’art. 83 lett. a) prevede che non siano sospese né le udienze né i termini processuali per il compimento di atti, relativi a:

  • cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona (*);
  • cause relative alla tutela dei minori (**) o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali (*);
  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione (*) nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  • procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
  • procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Autorizzazione del giudice tutelare per l’interruzione della gravidanza);
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
  • procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado o di secondo grado) procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (*) e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile (**).

In relazione a tale attività giudiziaria non sospesa, viene confermato il potere dei capi degli uffici giudiziari di adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h) all’evidente fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Viene solo modificata la lettera f) del comma 7 la cui formulazione attuale è la seguente: “la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione (*), mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e (**) con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo.”

Viene aggiunta sempre al comma 7 la lettera h-bis la quale prevede: “lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti (*)”.

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Vengono poi introdotti i nuovi commi:

7-bis in materia di incontri protetti tra genitori e figli: “Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio- assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi (*)”;

11-bis in materia di ricorsi civili innanzi alla Suprema Corte: Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 31 luglio 2020 (**), il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*)”;

12-quinquies in materia di camere di consiglio:Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (**), nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria (*). Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto (**)”.

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Viene, poi, dettata una disciplina più dettagliata in relazione al procedimento di mediazione civile; negoziazione assistita e procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in generale, con la modifica del comma 20 e l’introduzione del comma 20-bis. L’attuale comma 20 prevede che: “Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 (**) sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11 maggio 2020 (**). Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. (*)”. Il nuovo comma 20 -bis dispone che: “Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020 (**), gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (*)”.

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Di nuova introduzione la possibilità per il difensore di “raccogliere” la firma della procura ad litem conferita dall’assistito non in presenza. In particolare il comma 20 -ter prevede che: “Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia (*).

Infine il comma 21 viene modificato con la precisazione che le disposizione dell’art. 83 in quanto compatibili, si applicano anche ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali (*) oltre che (come già previsto) alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

(*) modifiche introdotte in sede di conversione dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

(**) modifiche introdotte dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28

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