SPECIALE CORONAVIRUS | Decreto “Cura-Italia” e Decreto Liquidità ed Imprese – aggiornamento Procedimenti amministrativi ed efficacia dei titoli abilitativi

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L’art. 103 del c.d. D.L. “Cura-Italia”, in armonia con la sospensione dei termini processuali e nell’ottica di ridurre quanto più possibile l’afflusso di persone negli uffici pubblici, sospende, con effetto retroattivo, in via straordinaria e generalizzata i termini dei procedimenti amministrativi (comma 1) e contestualmente dispone la proroga dell’efficacia di certificati ed atti abilitativi comunque denominati (comma 2).

Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

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